LO STATUTO

Home

Chi siamo

Iniziative

Soci

Notizie

ADHD

Dove siamo

 

 

STATUTO

 PETALI AZZURRI

 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

IN FORMA D’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1: Costituzione, sede e durata

Su iniziativa di operatori socio-sanitari (neuropsichiatri infantili, pediatri, neonatologi, psicologi, educatori, infermieri), e di coloro che si adoperano per la diffusione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’età evolutiva è costituita un’associazione culturale denominata “Petali azzurri– ONLUS”.
L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del DL 4.12.1997, n. 460, della Legge N. 266/91 e della Legge Reg. 48/95
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART 2: Oggetto e scopo

L’associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro; persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale non a fine di lucro, si ispira alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U. 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell’assistenza all’età evolutiva.

L’associazione si propone di:

- Informare, sensibilizzare e formare alla tutela dei diritti dei minori;

- Diffondere la cultura della tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva in genere;

- Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche dell’età evolutiva in genere;

- Promuovere ogni tipo di iniziativa per stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neuropsichiatria infantile, pediatria, neonatologia;

- Promuovere l’informazione e la sensibilizzazione, a livello della cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni, sui problemi connessi alle patologie dei soggetti in età evolutiva, nonché sulla cultura della nascita in genere, dalla gravidanza al puerperio;

- Sostenere le attività di ricerca e di specifico intervento sulle problematicità emergenti in campo psico-sociologico nonché socio-sanitario dell’infanzia e dell’età evolutiva;

- Sostenere dal punto di vista morale, psicologico e materiale, per quanto possibile, i genitori e i familiari dei bambini e neonati ricoverati nei Dipartimenti materno – infantili della Regione Marche e del territorio nazionale;

- Sostenere l’attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dal concepimento assumendo anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell’associazione a livello nazionale e, in modo non prevalente, internazionale;

- Promuovere e sostenere specifiche iniziative a favore di soggetti in età evolutiva stranieri, volte a favorirne il benessere e l’integrazione, anche attraverso la promozione e l’attivazione di specifici interventi nel territorio di provenienza dei soggetti stessi;

- Svolgere in genere ogni attività rivolta al perseguimento delle finalità dell’associazione.

L’Associazione promuove ogni tipo di azione volta ad informare, sensibilizzare e formare alla tutela dell’infanzia e alla diffusione della cultura della tutela dell’infanzia in genere; promuove anche le attività socio – sanitarie ed educative nei confronti dei soggetti in età evolutiva presentanti patologie psico-fisiche o a rischio di evoluzione in senso psicopatologico anche attraverso:

- Finanziamento di borse di studio per giovani che intendano prestare la loro attività nel settore dell’età evolutiva (medici, psicologi, educatori, ecc…);

- Finanziamento dell’acquisto di attrezzature diagnostico-terapeutiche per Centri pubblici o privati di cura e riabilitazione in età evolutiva;

- Promozione di ogni attività di ricerca rivolta all’età evolutiva;

- Promozione e realizzazione di eventi formativi ed informativi su temi inerenti la salute psico-fisica in età evolutiva;

É fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse alle proprie finalità istituzionali, nonché a tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460 e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 48/95 e nel rispetto della normativa vigente e futura.

ART 3: SEDE

L’Associazione ha sede in Via Mattioli n. 18 – S. Benedetto del Tronto (AP), ove svolge la propria attività; potrà, con deliberazione assembleare, istituire sedi secondarie, agenzie, rappresentanze e succursali sia in Italia che all’estero.

ART4: SOCI

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche che ne condividono gli scopi, purché ne facciano richiesta.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa stessa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L’Associazione è composta da soci fondatori, ordinari e onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione; sono soci ordinari coloro che saranno ammessi, a seguito di domanda, dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. L’Associazione ha facoltà di nominare soci onorari per particolari benemerenze.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Organizzazione comporta per l’associato di maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea.

I soci hanno l’impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua determinata dal consiglio direttivo entro il mese di dicembre di ciascun anno, valida per l’anno successivo e ratificata dall’assemblea nella prima seduta utile. Le quote sono intrasferibili.

É facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al consiglio direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO II – ORGANI

ART 5: Organi dell’Organizzazione di Volontariato

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

ART 6: L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ed è l’organo sovrano dell’associazione stessa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea.

L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno per:

- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo

- ratificare le quote associative

Spetta all’Assemblea, inoltre:

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo,

- deliberare sulle modifiche dello Statuto

- approvare e modificare il regolamento

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione

L’Assemblea si convoca, in sede straordinaria, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio preventivamente comunicato all'Associazione

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART 7: Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 a 10 membri eletti dall’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso venisse a mancare un consigliere, quelli rimasti provvederanno alla sua sostituzione e la prima Assemblea deciderà sulla sua conferma.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente , un Segretario e un Tesoriere.

Le cariche sociali sono di norma gratuite.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri;

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione del bilancio che verrà approvati dall’Assemblea e del Regolamento per il funzionamento organizzativo, da approvorsi dall’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre dei suoi membri, potrà delegare determinati compiti al Presidente o ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

ART 8: Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza o impedimento il Vicepresidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi ed ha la legale rappresentanza dell’Ente in giudizio.

Il Presidente come il Vicepresidente durano in carica fino alla cessazione per qualsiasi causa del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, insieme a due componenti del Consiglio Direttivo, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio stesso, è competente a decidere:

- in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo;

- su controversie di soci con l’Associazione;

- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell’Associazione.

Le decisioni sono appellabili all'Assemblea ed è comunque salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Salvo la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Presidente sono definitive.

ART 9: Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi e il potere di firma spettano al Presidente e, eventualmente, a coloro che hanno ricevuto la delega di firma scritta dal Consiglio Direttivo per specifici incarichi, ciascuno nell’ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART 10: Responsabilità del Presidente

Il Presidente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano le attività dell’Associazione: egli rappresenta l’Associazione di fronte a terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l’andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ART 11: Patrimonio

Il Patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS. Tali beni saranno destinati allo svolgimento della propria attività (art. 5 L. 266/91);

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate provengono:

a) dalle quote associative se deliberate;

b) da ogni altra attività, anche produttiva e commerciale che concorra ad incrementare l’attivo sociale e i cui proventi rappresenterebbero introito marginale e comunque investito nello svolgimento dell'attività propria dell'Associazione, quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e private per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;

- dal ricavato di manifestazioni o partecipazione ad esse.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

ART 12: Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario di 12 mesi si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il mese di Aprile deve essere convocata l’Assemblea dei soci per approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, e corredato dalla relazione del Presidente.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13: Regolamento

Le modalità di funzionamento dell’associazione sono disciplinate, in osservanza e ad integrazione della legge e del presente statuto, in un apposito regolamento redatto dal Consiglio direttivo e ratificato dall’assemblea nella prima seduta utile.

ART. 14: Estinzione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 codice civile.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 15: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia vigenti e future.

ART. 16: Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’associazione sarà rimessa al Foro competente territorialmente.